161 – Contratto Integrativo – A proposito di mansioni e….. demagogia
Tra i fondamentali diritti del lavoratore vi è il diritto alla mansione: ciascun lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è pagato (art.2103 codice civile per i lavoratori privati ed art. 52 del D.L.vo 165/2001 per i lavoratori pubblici). Da tale diritto, che costituisce una delle fondamentali conquiste del movimento sindacale a partire dalla fine del 1800 e che è una vera e propria garanzia di libertà del lavoratore, deriva nel pubblico impiego che: a) il lavoratore il quale svolge mansioni superiori, anche di fatto (cioè senza ordine di servizio), ha diritto alla retribuzione corrispondente (ma non all’inquadramento giuridico, per espressa previsione di legge) se dette mansioni sono prevalenti, quantitativamente e qualitativamente, sulle mansioni del profilo di appartenenza; b) il lavoratore non può essere adibito a mansioni inferiori. Chi, tra le organizzazioni sindacali, nega questo fondamentale diritto del lavoratore o è in mala fede, nel senso che mente sapendo di mentire perché asservito alle posizioni padronali ovvero è un analfabeta del diritto e della storia del movimento sindacale.
Subito dopo la firma del Contratto Integrativo del 5 aprile 2000 l’amministrazione, in una serie di documenti ufficiali, sulla base di una interpretazione unilaterale della norma contrattuale, affermò il principio della interfungibilità secondo il quale nell’ambito della stessa figura (ad es. cancelliere, contabile, ufficiale giudiziario ecc.) o anche tra figure diverse (risulta alla CISL che esperti informatici sono stati “spediti” manu militari in udienza a svolgere attività di verbalizzazione con l’avallo dell’amministrazione centrale) i lavoratori potevano svolgere indifferentemente mansioni superiori e/o inferiori senza alcun riconoscimento economico (né tantomeno giuridico). Tale principio, nonostante quanto affermato arbitrariamente dall’amministrazione, era palesemente illegittimo per violazione proprio del diritto alla mansione in quanto il vecchio contratto integrativo, a prescindere dalla denominazione della figura professionale, prevedeva, all’interno di ciascuna area, posizioni economiche e giuridiche nel senso che ad ogni posizione corrispondeva una diversa retribuzione ed una diversa mansione: pur nell’ambito della stessa figura, lo svolgimento delle mansioni proprie di un’altra posizione economico/giuridica costituiva, a seconda dei casi, o svolgimento di mansione superiore ovvero svolgimento di mansione inferiore. L’applicazione di tale principio nel corso degli anni ha generato un fenomeno nefasto indicato con un termine preciso e sinistro: “sfruttamento” dei lavoratori. Ed è stato proprio lo sfruttamento dei lavoratori (tutti fanno tutto negli uffici senza alcun riconoscimento né giuridico né economico) che ha consentito agli uffici di funzionare, nonostante la grave carenza di personale, senza oneri per l’amministrazione. La CISL non poteva certamente rimanere inerme, tradendo la sua storia, e, a differenza delle organizzazioni sindacali oggi non firmatarie del nuovo contratto integrativo, ha combattuto energicamente tale fenomeno, fornendo ai lavoratori una informazione capillare e corretta sulle mansioni ed assicurando agli stessi la necessaria assistenza, anche giudiziale.
Il nuovo contratto integrativo, applicando alla lettera il contratto collettivo di comparto sottoscritto il 14 settembre 2007 da tutte le organizzazioni sindacali, comprese quelle oggi non firmatarie del nuovo contratto integrativo, prevede all’interno di ciascuna figura professionale posizioni solo economiche ad eccezione della prima che è economica e giuridica e che quindi individua la mansione e l’accesso dall’esterno. Il nuovo integrativo, pertanto, consente la interfungibilità solo nella figura, in quanto la mansione è unica, ma non tra figure e, quindi, rende impossibile perché chiaramente antigiuridica ogni ipotesi di “sfruttamento” dei lavoratori. Ebbene le organizzazioni sindacali non firmatarie, invece di rallegrarsi per tale importante conquista che, giova ricordare, è una conseguenza diretta del contratto di comparto del 2007 che esse stesse hanno redatto e firmato, hanno attaccato il nuovo contratto integrativo proprio perché pone fine alla interfungibilità e questo odioso principio, che è contrario ai principi del diritto, come hanno certificato decine e decine di sentenze dei giudici del lavoro e che ha determinato il decennale ed ignobile “sfruttamento” dei lavoratori giudiziari, è diventato (incredibile ma vero!!!!) il “…principio ‘facciamo di tutto e di più’… con spirito di collaborazione…” al quale “…in poche parole non si può più sottostare” per colpa del “contratto truffa” (vedi comunicato unitario del 30 luglio 2010). Evidentemente le organizzazioni sindacali non firmatarie, in questa vicenda contrattuale, hanno perso completamente la bussola, dimenticando che il compito del sindacato è quello di tutelare non le posizioni della controparte ma i diritti dei lavoratori.
Al fine di fornire utili chiarimenti ai lavoratori, le cui idee sono confuse a causa delle notizie infondate divulgate dalle organizzazioni non firmatarie le quali, purtroppo, non comprendono che disinformare i lavoratori significa esporli ad ogni sorta di abuso da parte della dirigenza e, soprattutto, a gravi conseguenze disciplinari, riportiamo in calce un prospetto analitico ed annotato dei nuovi profili e delle nuove mansioni, comparati con i profili e le mansioni del contratto integrativo previgente.