225 – Part time – La nuova disciplina e la nuova circolare

/ Novembre 29, 2010/ Ministero della Giustizia

L’art. 73 del decreto legge 112/2008 ha dettato una più rigida disciplina del part time nel pubblico impiego, prevedendo, in particolare, il rigetto delle istanze di part time in tutti i casi in cui la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale determini, in relazione alle mansioni ed alla posizione ricoperta dai singoli dipendenti nell’organizzazione degli uffici, un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione (nella previgente normativa, ove ricorrevano i presupporti previsti per la concessione, l’amministrazione poteva solo differire la trasformazione in part time del rapporto di lavoro).
L’art.16 della legge 4 novembre 2010 n.183 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge , possono riesaminare, alla luce della normativa contenuta nel citato art. 73, tutti i rapporti di lavoro trasformati prima dell’entrata in vigore del decreto legge 112/2008 ossia prima del 25 giugno 2008.
Sulla materia l’amministrazione ha emanato lo scorso 24 novembre una circolare secondo la quale, essendo la revoca dei part time subordinata al rispetto dei principi di correttezza e buona fede, i part time concessi prima del 25 giugno 2008 possono essere revocati solo in presenza di una richiesta “analiticamente valutata e fortemente motivata” da parte dell’ufficio di appartenenza del lavoratore in part time (“le richieste di revoca del part time, nel rispetto delle primarie esigenze dell’Amministrazione, siano analiticamente valutate e fortemente motivate dai Responsabili della gestione delle risorse umane degli uffici con riferimento al profilo professionale degli interessati nonché in relazione alla specifica posizione rivestita da ciascun dipendente attualmente in part time nell’assetto organizzativo dell’ufficio, in quanto solo una esaustiva motivazione può dare evidenza del rispetto dei principi richiamato dalla legge”).
La stessa circolare precisa che non possono essere revocati unilateralmente i part time:

  • concessi dopo il 25 giugno 2008; 
  • autorizzati ex art. 12 bis, comma 1, D.L.vo 61/2000 e ss. modifiche, come modificato dall’art.1, comma 44, della legge 247/2007 (lavoratori affetti da patologie oncologiche); 
  • concessi unitamente alle pensioni; 
  • relativi al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale per il quale la trasformazione a tempo pieno costituisce una nuova assunzione.

La CISL vigilerà sulla corretta applicazione della circolare.
Pubblichiamo le norme di riferimento e copia della circolare dell’amministrazione.