193 – Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro – I risultati dell’incontro di oggi
Si è svolo in data odierno il programmato incontro finalizzato ad acquisire il parere delle organizzazioni sindacali sullo schema di regolamento recante le norme per l’applicazione, nell’ambito dell’amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Ferma restando la natura di atto unilaterale del citato regolamento, rispetto al quale il sindacato, per legge, può formulare solo osservazioni, la CISL ha espresso sul contenuto dell’atto un parere negativo. In particolare le critiche si sono incentrate sulle seguenti norme:
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Art. 2 comma 1 – “Per l’Amministrazione della giustizia, la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è applicata con modalità compatibili alle misure, strutturali ed organizzative, per garantire il prevalente fine istituzionale dell’ordine e della sicurezza nell’ambito dell’attività giudiziaria e penitenziaria” – La CISL ha sostenuto che tale disposizione viola sia la normativa di legge (DLvo 81/2008) sia la norma costituzionale (art. 3) che pongono a carico del datore di lavoro un obbligo di sicurezza assolutamente inderogabile;
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Art. 3 comma 1 – “Nell’ambito dell’Amministrazione della giustizia il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del Testo Unico è espletato esclusivamente da personale dell’Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del Testo Unico” – La CISL ha sostenuto che i requisiti professionali menzionati dalla norma non sono posseduti da nessuno dei dipendenti in servizio negli uffici giudiziari e degli archivi notarli;
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Art. 4 comma 1 – “Negli uffici dell’Amministrazione aventi autonomia gestionale operano rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria nonché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell’Amministrazione. Il rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni” – La CISL ha sostenuto che il rappresentante unico non è facilmente individuabile atteso che il personale amministrativo e quello della Polizia Penitenziaria appartengono a comparti diversi ed hanno modalità differenti di nomina;
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Art. 5 comma 2 lett. b) – “Il documento di cui al comma l (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), sottoscritto dai datori di lavoro committente ed appaltatore, qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione: …. può essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell’Amministrazione a ciò autorizzato, ivi compresi i rappresentanti per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest’ultimo. In ogni caso, il predetto personale ha l’obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell’Amministrazione di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede” – La CISL ha sostenuto la illegittimità dell’art. 5 comma 2 lett. b) in quanto l’art. 50 n. 4 del D.L.vo 81/2008 riconosce espressamente il diritto del Rappresentante per la sicurezza di ottenere copia del documento di valutazione dei rischi. La esigenza di riservatezza sui contenuti del predetto documento secondo la CISL è soddisfatta dal n.6 dello stesso articolo 50 che impone al rappresentante l’obbligo di segretezza sui contenuti del documento.
All’esito della riunione il sottosegretario Caliendo ha invitato le organizzazioni sindacali a far pervenire osservazioni scritte sui contenuti del regolamento. la CISL si è riservata di far pervenire un documento sull’argomento ed ha invitato l’amministrazione sia a vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza negli uffici periferici sia a riscontrare positivamente e tempestivamente tutte le denunce che saranno sporte in materia di violazione della menzionata normativa.