207 – Dirigenti – Retribuzione di risultato, sottoscritto l’accordo
In data odierna, a seguito dell’esito positivo dei controlli previsti dall’art. 40-bis del d.lgs. n. 165/2001, è stato sottoscritto l’accordo definitivo sulla retribuzione di risultato relativa agli anni 2014 (attività 2013) e 2015 (attività
2014).
Le parti hanno concordato di ripartire le somme disponibili, tenendo conto esclusivamente delle valutazioni espresse dall’O.I.V. in base al grado di raggiungimento degli obiettivi. Nel prospetto di seguito riportato, è indicato il coefficiente di valutazione attribuito ad ogni diverso giudizio.
Valutazione | Coefficiente di Valutazione |
Eccellente | 1,2 |
Oltre la media | 1,0 |
Distinto | 0,8 |
Adeguato | 0,6 |
Non valutato (per omessa trasmissione di documentazione) o valutato negativamente | 0 |
Per i dirigenti ai quali sia stato conferito un incarico ad interim ai sensi dell’art. 61 del CCNL 21 aprile 2006 è prevista inoltre l’attribuzione di un ulteriore importo pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l’incarico del dirigente sostituito, commisurato al periodo di durata della reggenza.
Per quanto concerne la definizione dei criteri per la corresponsione della retribuzione di risultato per gli anni 2016 (attività 2015) e 2017 (attività 2016), le parti hanno convenuto di aggiornare la riunione al 12 dicembre 2017, attesa la necessità di procedere ad approfondimenti tecnici anche a seguito delle richieste avanzate dalle OO.SS. di modifica dei coefficienti di valutazione e dell’importo da corrispondere in caso di reggenze.
Al riguardo è stato sottolineato che anche per il conferimento di un incarico ad interim dovrebbe valere la regola dell’interpello (come peraltro avviene in altre amministrazioni statali).
L’Amministrazione, invitata a fornire informazioni in merito all’assunzione degli idonei dell’ultimo concorso a dirigenti del Ministero della Giustizia, ha precisato che al fine di coprire i numerosi vuoti di organico delle posizioni dirigenziali, ha avviato la procedura per ottenere l’autorizzazione ad assumere 18 dirigenti.
In relazione alla questione della rotazione degli incarichi, la parte pubblica, nell’evidenziare l’approccio particolarmente rigoroso della Corte dei Conti inteso ad escludere l’ulteriore rinnovo di un incarico dirigenziale per un periodo di tempo protratto oltre limiti di ragionevolezza, ha assicurato un approccio graduale al problema; l’intento è quello di limitare la rotazione ad alcuni posti funzione e di salvaguardare comunque i dirigenti prossimi alla pensione.