59 – permessi ex lege 104/1992 e part time verticale – diritto al godimento integrale dei tre giorni
La Corte di Cassazione, sez. Lavoro con sentenza n. 4069/2018 ha sancito che il dipendente con orario di lavoro p/time verticale ha diritto al godimento integrale dei tre giorni di permesso mensile ex art. 33 della legge 104/1992, riconosciuti per l’assistenza di un familiare con handicap grave (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).
Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte riguarda una lavoratrice del settore privato con orario p/time verticale che lamentava il godimento di due giorni di permesso ex legge 104/1992 in luogo dei tre fruibili per tutti gli altri lavoratori.
Secondo i giudici, in attuazione del principio di non discriminazione, per gli istituti che hanno una connotazione patrimoniale e che si pongono in stretta corrispettività con la durata della prestazione lavorativa, è ammissibile il riproporzionamento del trattamento del lavoratore (es. importo dei trattamenti economici in caso di malattia e infortunio). Per gli istituti riconducibili ad un ambito di diritti a connotazione non strettamente patrimoniale e in assenza di specifica disciplina di legge l’interprete deve ricercare tra le possibili opzioni offerte dal dato normativo quella maggiormente aderente al rilievo degli interessi in gioco ed alle sottese esigenze di effettività di tutela. Si tratta di una misura destinata alla garanzia della salute psico-fisica del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 Cost., che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.).
Tenuto conto delle finalità dell’istituto disciplinato dall’art. 33 della legge 104/1992, i giudici della Suprema Corte, bocciano il ricorso dell’INPS e confermano che il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile da riconoscersi, pertanto, in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno.
Nonostante l’orientamento interpretativo riguardi una lavoratrice del settore privato è opportuno, oltre che giuridicamente sostenibile, considerarlo estensibile ai dipendenti pubblici. D’altronde, in merito alla fruizione dei permessi ex legge 104/1992 in caso di p/time verticale sino ad oggi si è fatto riferimento alle indicazioni operative espresse dall’INPDAP con circolare n. 34 del 10 luglio 2000 che prevede, per i dipendenti pubblici con p/time verticale, una riduzione delle giornate di permesso proporzionale alle giornate effettivamente lavorate. Per completezza informativa vi segnalo che nel caso dell’orario di lavoro con p/time orizzontale la stessa circolare ammette il godimento integrale dei tre giorni di permesso.
Atteso quanto sopra, la recente sentenza della Cassazione assume un particolare valore soprattutto a fronte della modifica della disciplina del p/time operata in tutti i contratti collettivi nazionali recentemente sottoscritti. Nello specifico, l’art. 59 comma 9 del ccnl Funzioni centrali, l’art. 55 comma 9 dell’ipotesi del ccnl Funzioni locali e l’art. 62 comma 9 dell’ipotesi del ccnl Sanità prevedono espressamente che “i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno (…). Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese le assenze per malattia”. Il dato testuale della norma consentirebbe di applicare erroneamente ai permessi ex legge 104/1992 il criterio di proporzionalità in quanto assenze dal servizio previste dalla legge.
Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale chiederemo alla controparte che con dichiarazione congiunta possa essere chiarita la portata applicativa delle disposizioni contrattuali sopra citate, escludendo l’istituto dei permessi ex legge 104/1992 dalle assenze previste per legge soggette a riproporzionamento.
Vi terremo informati sui futuri sviluppi.