76 – SMART WORKING – La circolare della Funzione Pubblica

/ Marzo 5, 2020/ Funzione Pubblica

Pubblichiamo la circolare della Funzione Pubblica relativa all’incentivazione dello smart-working nelle amministrazioni pubbliche quale misura di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per effetto delle modifiche già apportate in materia da altre fonti normative si ricorda che:
· con l’art. 18, comma 5 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato superato il regime “sperimentale” dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare misure organizzative per il ricorso al lavoro agile;
· l’art. 4, comma 1 lett. a) del DPCM 1° marzo 2020 ha stabilito che la modalità di lavoro agile può essere applicata, fino al 1° agosto 2020, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza dell’accordo individuale (che l’art. 18 della legge 81/2017 richiede invece quale presupposto per l’attivazione dello smart-working).
Sulla scia delle succitate misure, la circolare in oggetto invita tutte le amministrazioni pubbliche a potenziare il lavoro agile individuando modalità semplificate e temporanee di accesso con riferimento a tutto il personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro. A tal fine la circolare fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, tra cui si evidenzia l’importanza:
· del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta di flessibilità, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro;
· dell’utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
· del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);
· del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
· dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.
Anche nell’ottica di verificare la sostenibilità di un ampliamento della percentuale di personale di coloro che possono avvalersi dello smart working (ovvero almeno il 10% dei lavoratori che lo richiedono ai sensi dell’art. 14, legge 124/2015) la circolare invita le amministrazioni ad avvalersi della collaborazione dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) e degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV). Sul punto, vi ricordo che tutti i ccnl 2016/2018 (art. 6, comma 2 ccnl Funzioni locali; art. 7, comma 2 ccnl Sanità, art. 6, comma 2 ccnl Funzioni centrali) espressamente prevedono che il lavoro agile sia oggetto di confronto all’interno degli Organismi paritetici per l’innovazione. Pertanto in seno a tali Organismi, ove costituiti, vi invito a sollecitare da parte di enti, aziende e amministrazioni, l’adozione di misure che consentano al più ampio numero di lavoratori di accedere al lavoro agile.

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