78 – EMERGENZA CORONAVIRUS – IL DPCM 4 MARZO 2020

/ Marzo 5, 2020/ Funzione Pubblica

Il Consiglio dei Ministri ha adottato ieri un ulteriore DPCM che contiene misure ed interventi straordinari volti a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid 19.

Le misure prevedono, tra le altre:
• la sospensione di ogni congresso, riunione, attività convegnistica, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto sia il personale sanitario che quello incaricato dello svolgimento dei servizi pubblici essenziali odi pubblica utilità;
• la sospensione delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali, degli eventi e delle competizioni sportive, svolti sia in luoghi pubblici che privati e che comportino assembramenti di persone tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro fra le persone stesse. Sono ammesse le sole attività motorie svolte all’aperto all’interno delle palestre, piscine e centri sportivi a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
• la sospensione fino al 15 marzo 2020 dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, di corsi professionali, mater e università per anziani, ferma la possibilità di formazione a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i soli corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’Interno e della Difesa;
• i viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le visite guidate programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
• è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario preposto. L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
• le modalità di lavoro agile possono essere applicate per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli appositi accordi individuali e gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n° 81 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail;
• il necessario supporto al ministero della Giustizia, per il tramite delle articolazioni territoriali del S.S.N. e anche mediante idonei presidi, atto a garantire i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni.

Lo stesso decreto detta poi una serie di misure di informazioni e prevenzione da adottare sull’intero territorio nazionale per le istituzioni ed i privati cittadini, riguardanti anche i comportamenti ed i presidi igienico sanitari da implementare per il contrasto della diffusione dell’epidemia. Specifiche disposizioni sono in particolare rivolte agli operatori sanitari pubblici e per i servizi di sanità pubblica, nonché una serie di misure igienico sanitarie rivolte a tutti i cittadini.

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